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Sentenza — n. 41437/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls conviction for attempted theft due to victim's withdrawal of complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41437/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the lower court's conviction for attempted aggravated theft because the victim withdrew their criminal complaint. Although the defendant argued for the exposure to public shame aggravating circumstance, the court found the crime extinguished by the victim's remission. Consequently, the judgment was voided without remittal, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 162 cod. proc. pen.: The crime of attempted theft on goods exposed to public shame is prosecutable only by private complaint, and the crime is extinguished if the victim withdraws the complaint.

Parole chiave

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attempted theft public shame aggravating private complaint procedure withdrawal of complaint crime extinction Italian Penal Code Corte di Cassazione circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 cod. pen.
A seguito della modifica dell'art. 624 cod. pen., introdotta dall'art.
Art. 162 cod. proc. pen.
D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150
i), d.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, il delitto di tentato furto commesso su cose esposte alla pubblica fede è divenuto procedibile a querela di parte.
art. 624 cod. pen
A seguito della modifica dell'art. 624 cod. pen., introdotta dall'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GUGLIELMO LUANA nato a MILANO il 04/11/1994 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Luana Di Guglielmo, avv. Corrado Viazzo, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ancona ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di tentato furto aggravato ex art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen.

2. Con un unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, la difesa lamenta l'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, contestata all'imputata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A seguito della modifica dell'art. 624 cod. pen., introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, il delitto di tentato furto commesso su cose esposte alla pubblica fede è divenuto procedibile a querela di parte.

2. Ciò posto, nel caso di specie, la consultazione degli atti del fascicolo ha dato riscontro della circostanza che, all'udienza del 27 gennaio 2020, la persona offesa ha rimesso la querela sporta in occasione del patito tentativo di furto agravato, come, peraltro, riferito dalla stessa corte territoriale nella motivazione della sentenza in verifica.

3. Ne deriva che, assorbito il motivo articolato in ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

4. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico della querelata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27