Italian Court dismisses appeal for attempted theft due to unproven drug dependency and lack of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alberto Di Vito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had convicted Di Vito of attempted theft, noting his total insensitivity to numerous prior convictions and finding no positive elements to support generic mitigating circumstances. The appellate court rejected the defense's argument regarding drug dependency as unproven and insufficient to alter the conviction or exclude recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has logically and sufficiently argued the lack of positive elements for mitigating circumstances and the unproven nature of drug dependency, rendering the appeal manifestly unfounded.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VITO ALBERTO nato a PESCARA il 27/10/1972 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Alberto Di Vito, avv. Emanuele Calista, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pescara ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto. Considerato che il motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, nella quale la corte territoriale ha logicamente e sufficientemente argomentato sia in ordine alla "totale insensibilità" dell'imputato alle precedenti e numerose condanne dalle quali è gravato, sia in ordine all'assenza di elementi di segno positivo valorizzabili ai fini della concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., rispetto alle quali nessuna valenza può riconoscersi allo stato di tossicodipendenza, peraltro non provato, ex se considerato.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore resi