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Ordinanza — n. 41435/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded and repetitive arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41435/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's defense argued for criminal liability and a mitigating circumstance, but the court found these arguments to be merely repetitive of those already rejected in the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked any credible factual reconstruction and was therefore inadmissible under the principle of finality.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, repetitive of previous proceedings, and fail to propose a credible factual reconstruction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded repetitive arguments criminal liability mitigating circumstance finality of judgment ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASU DAMIAN FLORIN nato il 25/11/1977 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Damian Florin Grasu, avv. Angela Pennetta, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Vasto ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di violazione di domicilio e lesioni personali, entrambi contestati in forma aggravata. Considerato che manifestamente infondato è il motivo di ricorso - proposto per vizio di motivazione in merito sia all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento al delitto di lesioni ai danni di Cinquina Angelo, sia al diniego della circostanza attenuante ex art. 62, comma primo, n. 2), cod. pen. - che, articolando doglianze meramente reiterative di quelle già proposte in sede di appello, rispetto alle quali la corte territoriale, con motivazione logica e sufficiente, ha escluso ogni profilo di fondatezza, si risolve nella prospettazione difensiva in un'alternativa e non credibile - siccome non riscontrata - ricostruzione fattuale della vicenda, non ammissibile in sede di legittimità.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere est