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Ordinanza — n. 41434/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments were already rejected by lower courts with correct legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41434/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of arguments already adequately dismissed by the territorial court. The appellant argued for the absence of an aggravating circumstance due to lack of cunning and claimed non-punishment under Article 131-bis, but the lower court correctly found the defendant's conduct involved specific skill and sufficient intent. Consequently, the court rejected the appeal without substantive review, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already adequately dismissed by the territorial court with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds aggravating circumstance non-punishment cause procedural dismissal eccezioni processuali tardive ritardo del ministero pubblico esclusione del dibattimento pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
In particolare, quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.
Art. 131-bis cod. pen.
Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la corte territoriale ha escluso che la condotta dell'imputata possa essere considerata di particolare tenuità, tenuto conto dell'intensità del dolo e della gravità della vicenda.
art. 131-bis cod. pen
Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la corte territoriale ha escluso che la condotta dell'imputata possa essere considerata di particolare tenuità, tenuto conto dell'intensità del dolo e della gravità della vicenda.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli
Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S.
270088; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv.
Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Marciano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAR SEDRA nato il 23/04/1991 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Sedra Caldarar, avv. Giacomo Manduca, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Macerata ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di furto aggravato. Considerato che il motivo, proposto per vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente disattese, con corrette argomentazioni giuridiche, dalla corte territoriale.

In particolare, quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 4/ cod. pen., i giudici di appello hanno valorizzato la particolare scaltrezza manifestata dall'imputata, che ha distratto la vittima con effusioni di natura amorosa, facendo applicazione del principio di diritto secondo cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018; Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952). Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la corte territoriale ha escluso che la condotta dell'imputata possa essere considerata di particolare tenuità, tenuto conto dell'intensità del dolo e della gravità della vicenda. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila n favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere este