Italian Court dismisses criminal appeal for lack of argumentation and repetition of lower court errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of substantive argumentation. The appellant's sole ground, alleging a defect in reasoning, was deemed manifestly unfounded as it merely repeated criticisms already addressed and rejected by the appellate court. Consequently, the lower court's finding of criminal responsibility for aggravated theft was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those already rejected by the appellate court and lack a critical argumentation of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRINGAS LAURA CARLOS ANTONIO nato il 09/03/1987 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Carlos Antonio Bringas Laura, avv. Michele Galasso, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto pluriaggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, è manifestamente infondato perché reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale e perché privo di una critica argomentata della sentenza in verifica.
Rilevato, inoltre, che la corte territoriale, con motivazione logica e sufficiente ha evidenziato le ragioni della decisione, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della valutazione di sussistenza del reato e dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della eassa delle ammende.
Così deciso il 27 giugno 2023 ) , consigliere estensore Il Pr ent