Italian Supreme Court dismisses appeal on vitiating grounds for reviewing criminal court reasoning logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Mattia Ferri inadmissible due to a manifestly unfounded claim of flawed reasoning. The defense argued the lower court's logic was illogical based on a different historical reconstruction and evidentiary weight, but the Court held that appellate judges cannot re-evaluate facts or test the logical consistency of the trial court's argument. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the factual findings or testing the logical consistency of the lower court's reasoning, rendering appeals based on alleged illogical motivation inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRI MATTIA nato a PESCARA il 15/09/1987 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Mattia Ferri, avv. Massimiliano Bravin, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pescara ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo, proposto per vizio di motivazione, è manifestamente infondato in quanto denuncia l'illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica della vicenda e di un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità, delle fonti di prova, non consentiti in questa sede, atteso che al giudice di legittimità è precluso non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Pjstdent