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Sentenza — n. 41430/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls illegal prison sentence for peace court crimes and remands to Perugia Appeal Court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41430/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appealed judgment solely regarding the sentencing portion while remanding the case to the Perugia Appeal Court. The defense argued the lower courts failed to justify rejecting a request for partial renewal of the trial proceedings. The court found the original sentence illegal because it imposed prison time for offenses under the peace court's jurisdiction, which should not carry traditional penalties.

Regesto Legislator

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Art. 582, 612 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: When a court of peace jurisdiction erroneously applies traditional prison penalties to offenses within its functional competence, the sentence must be annulled and the case remanded for a new judgment on the sanctioning aspect.

Parole chiave

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peace court jurisdiction illegal prison sentence retrial remand Perugia procedural vocation error sentencing annulment allegazioni insufficientemente motivate prova insufficiente dell'aggravamento clinico censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 582 cod. pen.
Art. 612 cod. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, la difesa lamenta che la corte territoriale, senza idonea argomentazione, ha rigettato la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale che si è svolta in primo grado.
Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Calandra
Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, B.
Del resto, il fatto che la sentenza sia stata pronunciata dal Tribunale e poi confermata dalla Corte d'Appello non sposta i termini della questione, in assenza di connessione con reati punibili con le pene tradizionali (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, B., Rv.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Calandra
Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, B.
Del resto, il fatto che la sentenza sia stata pronunciata dal Tribunale e poi confermata dalla Corte d'Appello non sposta i termini della questione, in assenza di connessione con reati punibili con le pene tradizionali (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, B., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANICO ANGELA nato il 13/04/1985 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; t

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Angela Panico, avv. Raffaele Giacomucci, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Vasto che ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai delitti di cui agli artt.582 e 612 cod. pen.

2. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, la difesa lamenta che la corte territoriale, senza idonea argomentazione, ha rigettato la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale che si è svolta in primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso.

2. Con motivazione puntuale, la corte territoriale ha evidenziato che, dalle risultanze istruttorie e al di là della diversità delle versioni fornite dalla vittima e dall'imputata, era emersa chiaramente l'evoluzione storica della vicenda e la conseguente responsabilità dell'imputata in ordine ai delitti a lei addebitati.

3. Ciò posto, quanto al trattamento sanzionatorio, occorre evidenziare che il processo riguarda reati di competenza del giudice di pace, sicché, nel caso di specie, i giudici di merito, erroneamente, hanno applicato all'imputata una pena illegale, ovvero la pena della reclusione (Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Calandra, Rv 247856). Del resto, il fatto che la sentenza sia stata pronunciata dal Tribunale e poi confermata dalla Corte d'Appello non sposta i termini della questione, in assenza di connessione con reati punibili con le pene tradizionali (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, B., Rv. 262943).

4. Derivando l'illegalità della pena dall'inserimento dei reati contestati all'imputata nell'area della competenza funzionale del giudice di pace, all'annullamento della sentenza deve seguire il rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per il nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Perugia. Così deciso il 27 giugno 2023 Il