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Ordinanza — n. 41429/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded vitiating motivation argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41429/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Testa's cassation appeal inadmissible for failing to overcome the vitiating motivation defect. The defense argued the lower court's reasoning was flawed, but the court found the appeal merely repeated arguments already rejected on appeal without new argumentation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal against a judgment confirming a conviction is inadmissible if the sole ground is the vitiating motivation defect when the new argument is manifestly unfounded, based on a pedissequo repetition of censure already rejected on appeal without a critical argumentation against the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility vitiating motivation defect manifestly unfounded argument repetition of rejected censure Italian criminal procedure code procedura di identificazione usurpazione d'identità documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA GIOVANNI nato a BISENTI il 10/01/1976 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Giovanni Testa, avv. Valeria Verdecchia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Teramo, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di tentato furto aggravato, furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. Considerato che l'unico motivo, proposto per vizio di motivazione, è manifestamente infondato in quanto basato sulla pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale, peraltro prive di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Rilevato, inoltre, che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della valutazione di sussistenza del reato e della affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore resid