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Ordinanza — n. 41428/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of merit and procedural defects in criminal threat case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41428/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction and alleged a violation of Article 131-bis of the Penal Code, but the Court found these arguments infounded. The Court ruled that it cannot re-evaluate evidence or logic already assessed by the lower courts, which had correctly applied legal arguments to establish criminal responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or logical reasoning of lower courts; appeals based on mere repetition of lower court arguments or lack of substantive critique are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of merit cassation Article 131-bis Penal Code procedural preclusion criminal threat offense minaccia nel diritto penale reati violenti violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 131-bis c.p.
Considerato che il secondo motivo, proposto per violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo, proposto per violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Lakani, Rv. 216260
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICIANI NICOLA VALENTINO nato il 15/07/1975 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Nicola Valentino Felicíani, avv. Valeria Verdecchia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Teramo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di minaccia aggravata. Considerato che il primo motivo, proposto per vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto volto a ottenere una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità, delle fonti di prova, non consentito in questa sede, stante la preclusione per la quale il giudice di legittimità non solo non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, ma neanche può saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli dì ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260). Tanto non senza considerare che, nel caso di specie, la corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della valutazione della sussistenza del reato e della affermazione di responsabilità. Considerato che il secondo motivo, proposto per violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto si risolve in censure non solo meramente reiterative dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale, ma anche apparenti, in quanto prive di una critica argomentata avverso la sentenza in verifica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere esten