Italian Court dismisses appeals against sentencing changes for attempted theft due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued for a violation of procedural law and a defect in reasoning regarding their criminal liability. The court rejected these claims because the lower court's judgment sufficiently explained why the defendants were promptly identified by police during the loading of goods, rendering the appeals unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; The appeal must be dismissed if the lower court's reasoning is sufficient to demonstrate the facts establishing criminal liability, and the alleged defects in motivation are manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELEU SABIN nato il 10/01/1986 VLADOIU ADRIAN nato il 25/02/1988 STOCHITA CORNEL DOREL nato il 26/08/1988 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Sabino Deleu, Adrian Vladoiu e Corna! Dorel Stochita, avv. Cristiano Pippa, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona, derubricato il reato di furto contestato agli imputati nella corrispondente fattispecie tentata, ha rideterminato la pena inflitta agli stessi. Considerato che il motivo comune, proposto per violazione di legge in relazione all'art.129 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità degli imputati, è manifestamente infondato in quanto privo di specifica indicazione delle ragioni inficianti la sentenza in verifica che, invece, in maniera idonea e sufficiente, ha evidenziato che gli imputati venivano prontamente identificati dalle Forze dell'Ordine nel momento in cui caricavano la merce a bordo del veicolo.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il