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Sentenza — n. 41426/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal because the crime became a private prosecution offense without a formal complaint present in the case file.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41426/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision which granted a mitigating circumstance to the defendant. The defense argued that the crime became a private prosecution offense under new law but lacked the required formal complaint in the records. The court ruled that without this procedural prerequisite, the conviction was legally invalid and must be annulled without remittal.

Regesto Legislator

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d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 625 c.p.; Art. 62 c.p.: When a crime becomes a private prosecution offense due to legislative changes, the absence of a formal complaint renders the conviction void and necessitates annulment without remittal.

Parole chiave

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private prosecution offense formal complaint requirement procedural inadmissibility annulment without remittal legislative change impact criminal procedure rules mitigating circumstance denial querela

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Art. 625 c.p.
Giampiero Santoro, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, ha concesso all'imputato, ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.
Art. 62 c.p.
Giampiero Santoro, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, ha concesso all'imputato, ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015
2.Ciò posto, la mancanza della condizione di procedibilità, che viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole dell'autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv.
Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010
265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIPARI FRANCESCO nato a PALERMO il 23/04/1979 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Francesco Lipari, avv. Giampiero Santoro, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, ha concesso all'imputato, ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.

2) cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta allo stesso.

2. Con un unico motivo, la difesa deduce che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022, il delitto attribuito all'imputato è divenuto procedibile a querela e che la stessa non è presente agli atti del processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che il controllo degli atti processuali, consentito in ragione della natura della censura formulata, ha consentito di accertare l'assenza di un'istanza di punizione con riferimento al delitto ascritto all'imputato, divenuto procedibile a querela di parte a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2.Ciò posto, la mancanza della condizione di procedibilità, che viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole dell'autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), impone l'annullamento senza rinvio della sentenza in verifica.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per mancanza di querela. Così deciso