Italian court dismisses appeal for theft of electricity as factually unfounded and procedurally inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Sciacchitano inadmissible regarding his conviction for theft of electricity. The defense argued procedural flaws in sentencing and attribution of the theft, but the lower court had already rejected these factual complaints. The supreme court ruled the arguments were merely repetitive grievances without new evidence, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive grievances already disallowed by the territorial court and lack new factual or legal elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCHITANO ROBERTO nato a PALERMO il 25/12/1975 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Roberto Sciacchitano, avv. Giuseppe Pinella, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto di energia elettrica. Considerato che il primo motivo, proposto per vizio di motivazione, con il quale si censura la riconducibilità all'imputato dell'azione furtiva, è manifestamente infondato in quanto articola doglianze in fatto, meramente reiterative di quelle già adeguatamente disattese dalla corte territoriale, la quale ha sottolineato la consapevolezza dell'abusività dell'allaccio da parte dell'imputato, avendo questi continuato a fruire dell'erogazione di energia, nonostante il distacco dell'utenza per morosità.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale si censura la dosimetrìa della pena inflitta, senza alcun confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, conformi ai canoni della logica e al dettato di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso