Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of connection between sentencing argument and original judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Domenico Garofalo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued a defect in the sentencing reasoning, but the court found this argument did not address the original judgment or fall within the scope of legitimate review. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was sufficient without needing to examine every specific element of the sentencing statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; A cassation appeal based on a defect in sentencing reasoning is inadmissible if it does not confront the original judgment or exceed the limits of the legitimacy review, as the court need only indicate relevant elements for the overall discretionary judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO DOMENICO nato a PALERMO il 18/12/1966 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Domenico Garofalo, avv. Michele Rubino, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo, proposto per vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio inflitto, non si confronta con la sentenza impugnata e con i limiti del sindacato in sede di legittimità che ricorrono nel caso in cui la decisione sia motivata in modo conforme ai canoni della logica e al dettato di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Tanto, non senza considerare che, a soddisfare l'obbligo della motivazione, non è necessario che il giudice prenda in osservazione tutti i singoli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente - come avvenuto nel caso di specie, in cui la corte territoriale ha fatto riferimento alle modalità dei fatti ed alla personalità dell'imputato - l'indicazione di quelli che assumono rilievo nel discrezionale giudizio complessivo. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso