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Ordinanza — n. 41423/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as repetitive and lacking specific criticism regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41423/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Emanuel Botteon inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for violation of law and defective sentencing reasoning, but the court found these grounds repetitive of prior appellate decisions and too generic. Consequently, the lower court's confirmation of criminal liability for multiple burglaries was upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 625 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of previous rulings or lack specific criticism regarding the quantification of penalties.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds rejection generic sentencing criticism burglary criminal liability Court of Cassazione fatture fittizie scambio di atti giuridici per via elettronica ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Considerato che manifestamente infondato è il primo motivo, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
Art. 625, comma primo, nn. 2) e 7), cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Considerato che manifestamente infondato è il primo motivo, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTEON EMANUEL nato il 28/11/1976 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Emanuel Botteon ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Treviso ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a plurimi episodi di furto in luogo di privata dimora, taluni dei quali aggravati ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn.

2) e 7), cod. pen. Considerato che manifestamente infondato è il primo motivo, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., in quanto reiterativo di censure già articolate in sede di appello, adeguatamente disattese dalla corte territoriale che ha argomentato in merito all'attendibilità oggettiva e soggettiva del teste, evidenziando, peraltro, come, rispetto al secondo episodio di furto contestato, quello commesso il 29 giugno 2015, le Forze dell'Ordine abbiano riconosciuto, in occasione della visione dei filmati di videosorveglianza, nella persona dell'imputato l'autore del fatto illecito.

Considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in merito alla commisurazione della pena, è manifestamente infondato perché generico, in quanto privo di specifiche censure in merito alle congrue e motivate quantificazioni degli aumenti di pena operati in primo grado, tenuto conto della gravità dei singoli episodi. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci