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Ordinanza — n. 41422/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for theft, citing lack of logical flaws in sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41422/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against a criminal conviction for theft. The appellant argued that the lower court erred in applying recidivism rules and failed to balance mitigating and aggravating circumstances properly. The court rejected these claims, stating that the first-instance judge's discretionary balancing of facts was logical and sufficiently motivated, thus escaping appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 99 comma 4 cod. pen.; The appeal against a criminal judgment is inadmissible if the lower court's evaluation of recidivism and sentencing balance lacks logical flaws or constitutes mere arbitrium, as such discretionary judgments fall within the exclusive domain of the trial court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism application sentencing balance discretion logical reasoning requirement Italian Supreme Court prove fabbricate prove inconcludenti sufficienza della testimonianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99 comma 4 cod. pen.
Considerato che il primo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, che censura l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUVACOVICH GIANNI nato a FINALE EMILIA il 05/09/1955 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Gianni Luvacovich, avv. Danillo Taschin, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Rovigo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis. Considerato che il primo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, che censura l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto la valutazione operata sul punto risulta congrua e non illogica.

Invero, il giudice di merito, lungi dal limitarsi a richiamare i precedenti penali dell'imputato, ha indicato espressamente gli elementi dai quali ha desunto la spiccata capacità criminale dell'imputato e l'elevata probabilità di ricaduta nell'illecito. Considerato che manifestamente infondato è anche il secondo motivo - con il quale si censura la determinazione della pena nella parte in cui il giudice di merito, nel bilanciamento delle opposte circostanze, non ha ritenuto la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti contestate - posto che le argomentazioni sottese alla decisione risultano prive di vizi logici.

Al riguardo, è consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui il giudizio di bilanciamento delle circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a considerarla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così