Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifest lack of foundation regarding specific recidivism aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonino Mamone inadmissible and ordered him to pay court costs. Mamone argued that the Court of Appeal of Palermo incorrectly applied specific recidivism rules under Article 625 of the Penal Code, claiming the lower court failed to properly address his defense. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the first-instance judgment had already explicitly excluded the specific recidivism aggravation while acknowledging the general recidivism increase, making the appeal's core argument legally baseless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint is manifestly unfounded because the lower court's reasoning clearly distinguishes between excluded and acknowledged aggravating circumstances, rendering the alleged error non-existent.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMONE ANTONINO nato a PALERMO il 05/06/1961 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Antonino Mamone, avv. Giuseppe Farina, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palermo, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, ritenuto responsabile del delitto di furto. Considerato che l'unico motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con cui si lamenta l'erronea applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale, è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le argomentazioni rese nella sentenza in verifica che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma privo, n. 7), cod. pen., ha rideterminato l'aumento di pena in relazione alla recidiva specifica e infraquinquennale contestata, circostanza, quest'ultima, mai esclusa, ma solo ritenuta soccombente rispetto all'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., dal giudice di primo grado in occasione della scelta operata in sede di determinazione dell'aumento di pena da infliggere all'imputato, allorché aveva ritenuto più grave l'aumento stabilito dall'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., rispetto a quello previsto ex art. 99 cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis