Italian Supreme Court dismisses appeal for generic violation of procedural law without specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals by Stefan Cocebanu and Nicolae Salaru inadmissible. The defendants argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, claiming the lower court failed to provide sufficient reasoning. The court rejected this claim because the appeal was too generic and did not specify the legal and factual grounds required for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: An appeal must specify the legal and factual grounds for reform; generic complaints without precise arguments render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COCEBANU STEFAN nato il 30/01/1992 SALARU NICOLAE nato il 30/07/1987 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; E
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Stefan Cocebanu e Nicolae Salaru, avv. Cristiano Pippa, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, ha concesso a entrambi gli imputati la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen., equivalente alle aggravanti contestate, e, rideterminata la pena irrogata a Stefan Cocebanu, ha confermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di furto aggravato commesso in concorso. Considerato che l'unico motivo di ricorso dedotto dai ricorrenti, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.,è generico e indeterminato, in quanto, a fronte della motivazione logica e corretta resa nella sentenza in verifica, in violazione di quanto stabilito dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., non indica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di riforma, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis