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Ordinanza — n. 41419/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for vague grounds violating procedural code requirements for specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41419/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Bojan Djordjevic inadmissible due to a defect in reasoning. The defense argued that the lower court's justification for criminal liability was illogical, but the court found this objection too generic and abstract. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide the specific, concrete arguments required by law to challenge the decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal based on a defect of reasoning is inadmissible if the grounds are abstract and lack a logical connection to the decision's arguments.

Parole chiave

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defect of reasoning vague grounds appeal procedural code violation abstract criticism inadmissible appeal inviolabilità del domicilio locazione abitativa domicilio di una parte

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC BOJAN nato il 26/04/1981 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Bojan Djordjevic, avv. Andrea Frank, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Vicenza ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di violazione di domicilio. Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, con il quale la difesa denuncia la manifesta illogicità delle argomentazioni sviluppate dalla corte territoriale in merito all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è assolutamente generico e indeterminato, in quanto, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., a fronte di una motivazione logica, corretta e congrua, si risolve in una censura astratta e priva della necessaria correlazione con le argomentazioni poste a sostegno della decisione in verifica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso