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Ordinanza — n. 41416/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint on sentencing without specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41416/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Jonathan Bonura inadmissible. The defense argued generally that the court failed to consider the defendant's economic hardship and the low value of his conduct, but offered no specific arguments. The court rejected this because the lower court provided exhaustive and logical reasoning regarding the defendant's specific criminal history, and the requirement for detailed motivation is attenuated when the sentence is near the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; When a sentence is imposed near the statutory minimum, the obligation to motivate is attenuated, requiring only a reference to the adequacy criterion which implicitly includes the elements of Art. 133 cod. pen., rendering generic complaints on sentencing inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility vizio di motivazione generic complaint sentencing attenuated motivation duty statutory minimum penalty criminal history relevance costs of proceedings tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Giova sottolineare, in ogni caso, che, per costante giurisprudenza, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Giova sottolineare, in ogni caso, che, per costante giurisprudenza, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
(Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
265283; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONURA JONATHAN nato a MODENA il 28/05/1992 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Jonathan Bonura, avv. Riccardo Bellotta, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen. Considerato che l'unico motivo unico, proposto per vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, con il quale la difesa lamenta, in maniera del tutto generico e assertiva, l'omessa valutazione delle disagiate condizioni economiche dell'imputato e il modesto disvalore della condotta, è manifestamente infondato, in quanto, nella motivazione della sentenza in verifica, la corte territoriale ha fornito argomentazioni esaustive e logiche in ragione delle quali ha confermato la condanna inflitta dal giudice di primo grado, che ha individuato nella personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali specifici.

Giova sottolineare, in ogni caso, che, per costante giurisprudenza, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres