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Ordinanza — n. 41415/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against theft convictions for lack of complaint and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41415/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by four defendants inadmissible and dismissed them. The court found the first appeal regarding the lack of a formal complaint invalid because a verbal report of prosecution existed in the file. It rejected arguments about factual reconstruction and sentencing balance as matters for the trial court, not the appellate review. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 110, 624, 625 cod. pen.; The Court of Cassation holds that a verbal report of prosecution satisfies the requirement for criminal liability, and appeals challenging factual reconstruction or sentencing balance are inadmissible unless based on arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Lack of Formal Complaint Theft Conviction Appeal Inadmissible Appeal Sentencing Balance Review Prescription Defense Oral Hearing Formalities prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Considerato che il terzo motivo, proposto nell'interesse di Gerarda Bottone, Gerardina Bottone e Luca Ruggiero, con il quale si lamenta la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625, comma n.
Art. 23-bis, legge n. 149 del 2020
Ritenuto che il primo motivo interposto nell'interesse di Cinzia Marotta, con il quale si lamenta che, in spregio alle rituali richieste di trattazione orale formulate dalle parti, il processo innanzi la Corte d'Appello di Roma sia stato celebrato nelle forme di cui all'art. 23-bis, legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUGGIERO LUCA nato a EBOLI il 30/10/1981 MAROTTA CINZIA nato a BIELLA il 16/11/1981 BOTTONE GERARDINA nato a POLLA il 19/05/1972 BOTTONE GERARDA nato a BIELLA il 17/01/1991 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; E .31_ , jb, Q e n2 C Okn _

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Gerarda Bottone, Gerardina Bottone, Luca Ruggiero, avv. Fausto Vecchio, e il difensore di Cinzia Marotta, avv. Mario Pastorino, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Cassino ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma primo, n. 7), cod. pen., commesso in data 15 ottobre 2014. Considerato che manifestamente infondato è il primo motivo proposto dal difensore di Gerarda Bottone, Gerardina Bottone e Luca Ruggiero, con il quale si eccepisce l'improcedibilità del reato per difetto di querela, atteso che agli atti del fascicolo — consultabile in questa sede in ragione della natura processuale dell'eccezione - risulta il "verbale di ricezione di denuncia orale", formalizzato il giorno 23 ottobre 2014 presso il Comando dei Carabinieri di Sora, nel quale è riportata l'esplicita richiesta di punizione degli autori del furto, articolata da Armando Massarone, direttore responsabile del punto vendita "Eurospin" sito in Atina (FR) in Via le Forme n. 400, all'interno del quale era stato perpetrato il delitto.

Ritenuto che il secondo motivo, proposto nell'interesse di Gerarda Bottone, Gerardina Bottone e Luca Ruggiero, con il quale si censura, perché illogica, la motivazione della pronuncia in verifica in relazione all'affermazione di penale responsabilità degli imputati, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, è volto a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Invero, sufficiente ed esente da illogicità è l'iter argomentativo, con il quale il giudice ha valutato il compendio probatorio a carico degli imputati, evidenziando, tra l'altro, il rinvenimento della refurtiva nel bagagliaio dell'auto e l'assenza di una ricostruzione alternativa dei fatti da parte degli stessi. Considerato che il terzo motivo, proposto nell'interesse di Gerarda Bottone, Gerardina Bottone e Luca Ruggiero, con il quale si lamenta la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625, comma n.

7) cod. pen., è generico e manifestamente infondato atteso che neanche la presenza nei locali del supermercato di un sistema di videosorveglianza avrebbe determinato l'estromissione della aggravante stessa, alla luce del principio di diritto secondo cui "in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, _ _ (2 é comma primo, n. 7, cod. pen." (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01);

Rilevato che il quarto motivo, proposto nell'interesse di Gerarda Bottone, Gerardina Bottone e Luca Ruggiero, con cui si contesta l'esito del giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, tra le circostanze aggravanti contestate e le circostanze attenuanti concesse, non è consentito in questa sede, in quanto espressione di una valutazione discrezionale, tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Ritenuto che il primo motivo interposto nell'interesse di Cinzia Marotta, con il quale si lamenta che, in spregio alle rituali richieste di trattazione orale formulate dalle parti, il processo innanzi la Corte d'Appello di Roma sia stato celebrato nelle forme di cui all'art. 23-bis, legge n. 149 del 2020, è manifestamente infondato, atteso che, al di là del mero refuso che affligge la seconda pagina della motivazione della sentenza di appello (in cui si legge che il processo veniva deciso "nelle forme previste dall'art. 23 bis della I. 149/2020), dal verbale di udienza del giorno 05 ottobre 2022 - consultabile in questa sede in ragione della natura processuale dell'eccezione - risulta che la stessa si svolse dinanzi alla Sezione 4 penale della corte territoriale nelle forme del rito ordinario e, quindi, in forma orale.

Considerato che il secondo motivo proposto nell'interesse di Cinzia Marotta, con il quale si lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia di secondo grado, è manifestamente infondato, in quanto, sebbene la difesa abbia correttamente ha individuato il dies ad quem della prescrizione, tuttavia ha trascurato di considerare le sospensioni disposte nel giudizio di primo grado presso il Tribunale di Cassino, sicché, il reato non solo non si è prescritto prima della sentenza di appello, ma il termine di prescrizione neanche oggi risulta decorso.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tre