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Ordinanza — n. 41414/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on bankruptcy fraud, ruling reformatio in peius is allowed when aggravating factors are excluded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41414/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Claudio Viola inadmissible regarding a second-instance judgment on bankruptcy fraud. The appellant argued that the appellate court erred by confirming the original sentence after excluding an aggravating circumstance, claiming this violated the principle against increasing the penalty. The court rejected this, citing established precedent that allows the appellate judge to confirm the first-instance penalty if they logically equate the remaining aggravating factors with the excluded one.

Regesto Legislator

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Art. 69, Art. 597 cod. pen.; The appellate court may confirm the first-instance penalty after excluding an aggravating circumstance if it provides adequate reasoning demonstrating the equivalence between the remaining circumstances and the excluded one, without violating the prohibition of reformatio in peius.

Parole chiave

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reformatio in peius bankruptcy fraud appellate review aggravating circumstance penal equivalence inadmissible appeal Cassazione Roma bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Art. 597, comma 3 e 4, cod. pen.
Art. 217 legge fall.
Giuseppe Angiolillo, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Mantova, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 217 legge fall.
Art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.
perché estinto per intervenuta prescrizione e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola
Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021
Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Rv.
Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021
281805 - 01; Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA CLAUDIO nato a MANTOVA il 08/09/1964 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Claudio Viola, avv. Giuseppe Angiolillo, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Mantova, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 217 legge fall. perché estinto per intervenuta prescrizione e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e ha ridotto la durata delle pene accessorie ad anni due. Considerato che l'unico motivo, proposto per violazione di legge in relazione agli artt. 69 e 597, commi terzo e quarto, cod. pen. e per vizio di motivazione in merito alla mancata riduzione della pena irrogata a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n.

1) legge fall., è manifestamente infondato alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui «il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione» (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 - 01;

Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Rv. 281805 - 01; Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Rv. 281917 - 01). Tanto non senza considerare che, in merito alla dosimetrìa della pena, la corte territoriale, in maniera sufficiente e logica, ha valutato la rilevanza delle residue circostanze aggravanti, nonché la gravità del danno e la condotta complessiva dell'imputato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co