Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for attempted aggravated theft, citing lack of admissibility and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and dismissed the request for retrial. The appellant argued that the lower court's evidence was insufficient and that the sentencing violated constitutional principles of proportionality. The court rejected these claims, ruling that the appellate judges properly evaluated the facts and that the appellant's arguments amounted to mere complaints rather than legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment for that of the trial court, dismissing appeals based on alleged insufficiency of proof or alternative factual reconstructions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO MARCO nato a PALERMO il 09/03/1997 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il difensore di Marco Bruno, avv. Gaetano Turrisi, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto aggravato. Rilevato che manifestamente infondato è il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta l'inidoneità e insufficienza degli elementi di prova posti a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, limitandosi a prefigurare una lettura alternativa delle risultanze istruttorie attraverso la proposizione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito e senza condiderare che è precluso al giudice di legittimità non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta in sede di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260). Considerato che la prima censura dedotta nel secondo motivo, con la quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., non è consentita in sede di legittimità, in quanto espressione di mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una ricostruzione della vicenda diversa da quella prospettata dal giudice di merito. Considerato che manifestamente infondata è anche la seconda censura dedotta nel secondo motivo - con la quale il ricorrente contesta sia la dosimetrìa della pena e la violazione dei principi di congruità e ragionevolezza di cui all'art.3 Cost., sia il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante e sulla recidiva contestate - atteso che - premesso che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in conformità a quanto stabilito dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - nel caso di specie, per un verso, l'onere argomentativo del giudice di merito risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento all'ingente valore della merce trafugata e, per altro verso, anche il giudizio di comparazione tra opposte circostanze risulta sorretto da motivazione logica leg-ic-a e sufficiente, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle