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Ordinanza — n. 41412/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation and failure to apply statutory exclusion grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41412/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly address her defense regarding the credibility of the victim and did not apply the statutory exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the lower court had sufficiently motivated its findings on the victim's credibility and explicitly considered the specific offensive nature of the conduct to deny the exclusion of punishability.

Regesto Legislator

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Art. 612, comma 1, cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the cassation grounds fail to confront the specific reasoning of the lower court regarding the credibility of the victim and the discretionary application of statutory exclusion grounds based on the particular offensiveness of the conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation exclusion of punishability credibility of victim Article 131-bis Penal Code discretionary sentencing Cassation procedure ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 612, comma 1, cod. pen.
Annalisa Alongì, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca, ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui all'art. 612, comma primo, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI GIUSEPPINA nato a SCIACCA il 22/07/1973 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il difensore di Giuseppina Nicolosi, avv. Annalisa Alongì, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca, ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui all'art. 612, comma primo, cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di tentata violenza privata. Considerato che con il primo motivo, proposto per vizio di motivazione, il ricorrente, senza confrontarsi con la sentenza in verifica, reitera doglianze in relazione all'attendibilità della persona offesa sulla quale i giudici di merito hanno fornito ampia motivazione, valorizzando come il narrato reso dalla stessa sia stato riscontrato dalle ulteriori risultanze istruttorie.

Considerato che con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata nella quale, invero, la corte territoriale ha evidenziato le ragioni per le quali, alla luce delle modalità particolarmente offensive dell'azione, la condotta non sia stata ritenuta di particolare tenuità. Considerato che è manifestamente infondato anche il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, senza confrontarsi con le ragioni - ravvisate nei precedenti penali dai quali l'imputata è gravata - che hanno indotto i giudici di merito, nell'esercizio del potere discrezionale, a formulare una prognosi negativa in merito al futuro comportamento della stessa.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il