Criminal appeal dismissed for lack of new arguments; court rejected generic mitigating circumstances claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground was a defect in reasoning, arguing that generic mitigating circumstances were not recognized. The court rejected this because the arguments were merely reiterated from the appellate stage without new evidence or logical flaws in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains only a repetition of arguments already examined and rejected at the appellate level without presenting new grounds or demonstrating a clear error in the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CARLO VITO nato a MARSALA il 20/07/1988 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Vito De Carlo, avv. Diego Tranchida, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Marsala ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tre episodi di furto aggravato e a un episodio di tentato furto aggravato. Ritenuto che con l'unico motivo, proposto per vizio di motivazione, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi a reiterare argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito che, con motivazione esente da evidenti illogicità, ha evidenziato gli elementi rilevanti posti a sostegno della propria decisione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i