Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of argumentative critique and insufficient grounds for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's defense argued for violations of law regarding the threat charge and sentencing circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of the lower court's reasoning without substantive critique. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to provide a reasoned alternative interpretation of the trial record or demonstrate why the first-instance judges' findings were legally flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates the lower court's reasoning without offering a critical argumentative analysis or a reasoned alternative interpretation of the established facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO CERRO BARTOLO nato a TERMINI IMERESE il 13/12/1954 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Costanzo Cerro Bartolo, avv. Antonio Busuito, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Termini Imerese ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di minaccia aggravata di cui all'art. 612, commi primo e secondo, in relazione all'art 339, cod. pen. Ritenuto che inammissibili sono i primi due motivi, proposti per violazione di legge, con i quali il ricorrente lamenta, rispettivamente, la ritenuta sussistenza del delitto di minaccia e la configurabilità dell'aggravante ex art. 339 cod. pen., limitandosi a una pedissequa reiterazione delle ragioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza procedere a una argomentata critica avverso la sentenza impugnata, così prefigurando un'inammissibile rivalutazione e un'alternativa lettura delle risultante istruttorie poste a sostegno delle decisioni di merito.
Ritenuto che inammissibile è anche il terzo motivo, proposto per violazione di legge, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che, nel motivarne il diniego, i giudici di merito hanno evidenziato, in maniera congrua e sufficiente, le ragioni rilevanti poste a fondamento della decisione assunta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così