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Ordinanza — n. 41406/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of new arguments regarding attempted vs consummated theft charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41406/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alessandro Bondì inadmissible. The appellant's arguments regarding the attempted nature of the theft were rejected as they merely reiterated points already dismissed by the Court of Appeal. The court ruled that the lower court correctly identified the crimes as consummated based on the clear evidence of stolen tools found near the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: Arguments in cassation that merely repeat facts and legal reasoning already examined and decided by the appellate court without presenting new grounds or evidence are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility vizio di motivazione theft consummated attempted crime distinction reiteration of arguments procedural exhaustion Cassa delle ammende tentativo nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.
Art. 607 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONDI ALESSANDRO nato a PALERMO il 19/11/1989 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il difensore di Alessandro Bondì, avv. Vincenzo Zummo, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palermo, esclusa l'aggravante della violenza sulle cose, ha confermato la condanna dell'imputato in ordine ai reati di furto e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, unificati dal vincolo della continuazione, e ha rideterminato la pena inflitta allo stesso. Ritenuto che inammissibile è il primo motivo, proposto per vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo a) dell'imputazione, con il quale il ricorrente si limita a reiterare le argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha spiegato le ragioni per le quali la vicenda contestata al Bondì si configura come delitto consumato e non come delitto tentato.

Considerato che inammissibile è anche il secondo motivo, proposto per vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo b) dell'imputazione, volto a prefigurare, in sede di legittimità, un'inammissibile rivalutazione e un'alternativa lettura delle fonti probatorie, tenuto conto del quadro chiaro e coerente che emerge dalla pronuncia in verifica nella quale la corte territoriale ha valorizzato il rinvenimento degli attrezzi da scasso in prossimità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così