Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41304/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion of reviewing factual evaluation and specific legal application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41304/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for aggravated injuries, arguing flaws in the evaluation of evidence and the application of the law. The court rejected these claims because the Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own discretion for that of the trial courts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from reviewing the factual evaluation of the lower courts or the discretionary application of the law, limiting its jurisdiction to detecting logical or legal errors in the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion of cassation review factual evaluation by lower courts discretionary application of law inadmissibility of appeal aggravated personal injuries causalità del colpo di frusta crimine di aggressione lesioni personali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINATI MAURIZIO nato a ERICE il 07/04/1998 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; t Rilevato che Beninati Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di lesioni personali pluriaggravate; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando in particolare una non corretta valutazione del quadro probatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, il percorso argonnentativo seguito dalla Corte di merito, in un contesto peraltro di c.d. doppia conforme nel quale le sentenze di primo e secondo grado si integrano vicendevolmente, è immune da vizi logici e giuridici (pag. 2 sentenza impugnata, a riguardo in particolare della attribuibilità della matrice e dello sviluppo dell'aggressione proprio all'imputato); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, è totalmente aspecifico, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come avvenuto nel caso in esame (pag. 3, con riferimento al già benevolo accesso, in primo grado, al riconoscimento delle attenuanti generiche, in concreto calcolate come prevalenti sulle aggravanti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dedso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore idente Tiziano Masini Enr anislao Scarlini 1) E p O - IN C1