Ordinanza — n. 41302/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO GIOVANNI nato a NAPOLI il 29/01/1996 TORTORA MAURIZIO nato a NAPOLI il 25/05/1975 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 15374/2023 Rilevato che gli imputati Maurizio Tortora e Giovanni Russo ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna per i reati di furto in abitazione e truffa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 545-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41302/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 15374/2023 Rilevato che gli imputati Maurizio Tortora e Giovanni Russo ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna per i reati di furto in abitazione e truffa;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO GIOVANNI nato a NAPOLI il 29/01/1996 TORTORA MAURIZIO nato a NAPOLI il 25/05/1975 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 15374/2023 Rilevato che gli imputati Maurizio Tortora e Giovanni Russo ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna per i reati di furto in abitazione e truffa;
Rilevato che il primo motivo di ricorso di Giovanni Russo — che denunzia vizio di motivazione — è generico in quanto in realtà non contiene una vera e propria censura, perché non chiarisce quale aspetto delle doglianze riportate nell'atto di appello sia rimasto effettivamente inesplorato a cagione della scelta della Corte di appello — legittima, laddove la parte non dubita che i temi siano gli stessi — di utilizzare la tecnica della motivazione per relationem; Rilevato che il secondo motivo di ricorso di Russo — che attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.
Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244) Ritenuto che il terzo motivo di ricorso di Russo — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della semilibertà o della detenzione domiciliare — è inammissibile in quanto non risulta che tale richiesta fosse stata avanzata alla Corte di appello, alla luce dell'introduzione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., benché l'udienza si sia tenuta 1'8 marzo 2023, quindi dopo l'entrata in vigore della riforma;
Rilevato che il primo motivo del ricorso di Maurizio Tortora — che lamenta violazione di legge — è aspecifico rispetto alla complessiva valutazione della prova da parte della Corte di appello, che ha vagliato non solo gli elementi indicati nel motivo in esame, ma ha anche riportato testualmente la confessione dell'imputato, tema su cui non c'è un effettivo confronto, mentre il ricorrente pretende un diverso scrutinio della prova che non è ammesso nel giudizio di legittimità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso per Tortora — che denunzia violazione di legge quanto alla qualificazione del fatto sub 1 come furto in abitazione e non come ricettazione — è affidato a proposizioni slegate tra loro e che non sono facilmente intellegibili;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso per Tortora — che denunzia violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato per le stesse ragioni enunciate a proposito del ricorso del Russo. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il