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Ordinanza — n. 41299/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against theft conviction for being fact-specific and reiterative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41299/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by three women convicted of theft inadmissible. The appellants argued regarding the existence of joint crime, consummation of the offense, and sentencing severity, but the court found their arguments fact-specific and reiterative without new evidence. Consequently, the appeals were rejected because they merely rephrased the lower court's reasoning without addressing the complex evidentiary record.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely reiterative; the Court of Cassazione rejects arguments that simply restate the facts or reasoning of the lower court without introducing new elements or legal analysis.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Fact Specificity Reiterative Arguments Theft Conviction Joint Crime Sentencing Discretion truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ION STEFANIA nato il 31/01/1988 CONSTANTIN CLAUDIA nato il 12/09/1995 CAMPEANU MARINELA nato il 16/03/1993 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 14543/2023 Rilevato che le imputate Stefania Ion, Claudia Constantin e Marinela Campeanu ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di furto monoaggravato;

Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui le ricorrenti lamentano violazione di legge nonché vizio di motivazione quanto all'erronea sussistenza del concorso di persone nel reato - è in fatto, reiterativo e aspecifico, dal momento che finisce per proporre una differente lettura delle testimonianze, trascrivendo stralci di prove dichiarative, ma senza tenere conto del complesso degli elementi di prova valorizzati contro ciascuna delle tre; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui le ricorrenti lamentano violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta consumazione del reato - non tiene conto del corretto ragionamento della Corte di appello, che ha escluso il monitoraggio costante della persona offesa sulla condotta delle imputate, sulle quali egli aveva nutrito dei meri sospetti, che si erano poi concretizzati solo una volta che le tre erano uscite dal supermercato;

Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui le ricorrenti lamentano violazione di legge nonché vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso da tre persone - è anch'esso versato in fatto, reiterativo e aspecifico per le ragioni di cui al primo motivo di ricorso, giacché la Corte distrettuale ha evidenziato il coinvolgimento di ciascuna delle tre imputate nell'azione delittuosa; Rilevato che il quarto motivo del ricorso - con cui le ricorrenti lamentano vizio di motivazione quanto all'eccessivo trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.

4) cod. pen. sull'aggravante - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché: secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie la pena è attestata in prossimità dei limiti edittali e l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, nel caso di specie assolto attraverso il riferimento ai precedenti penali delle imputate;

Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i ricorsi sono parimenti manifestamente infondati giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Riguardo al mancato giudizio di prevalenza, i ricorsi sono del tutto generici circa le ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a riconoscerla. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i