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Ordinanza — n. 41298/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on substitution of person conviction for lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41298/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Antoniu Cirpaci inadmissible regarding his conviction for substitution of person. The court found the first ground repetitive as it ignored the lower court's detailed reasoning on the defendant's responsibility, and the second ground unfounded because the denial of generic mitigating circumstances was properly motivated based on relevant personal and factual indices. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are factually repetitive or manifestly unfounded, as the court may limit its review to decisive elements when denying generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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substitution of person inadmissible appeal generic mitigating circumstances repetitive grounds Corte di Cassazione circostanze attenuanti scemata imputabilità esame e criteri di identificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRPACI ANTONIU nato il 20/02/1979 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 14515/2023 Rilevato che l'imputato Antoniu Cirpaci ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì di condanna per il reato di sostituzione di persona, con recidiva infraquinquennale; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione - è in fatto e reiterativo in quanto non tiene conto dell'ampia argomentazione dedicata dalla Corte territoriale al tema dell'individuazione dell'imputato come responsabile del fatto (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto il diniego del beneficio è stato adeguatamente motivato, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.