Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to address sentencing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giacomo Liotta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Liotta challenged a reduced sentence for counterfeiting currency, arguing procedural errors regarding a health-related hearing postponement and improper legal characterization under Article 455 versus 457 of the Penal Code. The court rejected these claims because the appellate court had already addressed the health request, the legal characterization argument was repetitive without new specific censure, and the sentencing arguments lacked a direct comparison with the appellate court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded due to lack of specific grounds or if it reiterates censure already adequately examined by the court of first instance without new specific objections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA GIACOMO nato a CATANIA il 15/10/1995 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;R.G. 14500/2023 Rilevato che l'imputato Giacomo Liotta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha riformato — riducendo la pena — la sentenza del Tribunale di Lecce di condanna per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rigetto di una non meglio precisata istanza di differimento dell'udienza per impedimento di salute del prevenuto - è manifestamente infondato in quanto la Corte di Appello ha preso atto dell'istanza di rinvio del 28/11/2022 per impedimento imputato ed ha rinviato, né il ricorrente specifica a quale eventuale, diversa udienza si riferisca il vizio contestato;
Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e/o vizio di motivazione quanto all'imputazione ex art. 455 e non ex art. 457 cod. pen. - è reiterativo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e non specificamente censurate dal ricorrente; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e/o vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 c.p. - è privo di un effettivo confronto con le argomentazioni dedicate dalla Corte di appello a spiegare le ragioni della reiezione dei benefici invocati nel gravame di merito (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.