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Ordinanza — n. 41296/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to restricted grounds for appealing Tribunal of Gela decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41296/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giovanna Bottini inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Bottini argued that the Tribunal of Gela's confirmation of her conviction for personal injury lacked proper reasoning regarding evidence and damage quantification. The court rejected these claims because, following legislative changes effective March 2018, appeals against Tribunal decisions are limited to specific grounds, excluding general complaints about motivation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 39-bis: Appeals against Tribunal of Gela decisions are restricted to specific statutory grounds, rendering general complaints regarding the lack of motivation inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Tribunal of Gela limited grounds lack of motivation procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
11 — dell'art. 606, comma 2 -bis, cod.
Art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
e dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio
274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv.
Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa
Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv.
Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta
Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara
262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTINI GIOVANNA natRa CATANIA il 01/06/1967 avverso la sentenza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; y R.G. 14485/2023 Rilevato che l'imputata Giovanna Bottini ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Gela che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Gela di condanna per il reato di lesione personale; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione delle prove e delle dichiarazioni testimoniali - è inammissibile perché ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace.

Basti qui rimarcare che la pronunzia avversata è stata emessa dopo l'introduzione — a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 — dell'art. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). Rilevato che analoghe considerazioni possono essere ripetute anche quanto al secondo motivo del ricorso - con cui la ricorrente finisce per dedurre un vizio motivazionale in punto di quantificazione del danno;

Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso era preceduto da un motivo di appello generico, che era geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici.

Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 sett