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Ordinanza — n. 41294/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding criminal liability under Article 455 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41294/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gianfranco Bandini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bandini challenged the lower court's confirmation of his conviction for counterfeiting currency, arguing a defect in the reasoning regarding his criminal liability under Article 455 of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal contained only general assertions without any specific comparison to the detailed reasoning provided in the contested judgment, violating the principle that cassation grounds must correlate with the reasons underpinning the decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 455 c.p.: Cassation appeals are inadmissible when they lack the necessary correlation with the reasons supporting the contested decision, as mere assertions without specific comparison to the judgment's reasoning fail to meet the requirement of specificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Article 455 Penal Code correlation with reasoning criminal liability counterfeiting currency court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 455 c.p.
Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla responsabilità per il reato ex art. 455 c.p.
art. 455 c.p
Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla responsabilità per il reato ex art. 455 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANDINI GIANFRANCO nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 24/11/1955 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 14453/2023 Rilevato che l'imputato Gianfranco Bandini ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza di condanna per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, con recidiva reiterata e specifica;

Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla responsabilità per il reato ex art. 455 c.p. - è completamente aspecifico in quanto contiene mere asserzioni, senza alcun confronto con la densa motivazione della sentenza impugnata; viene in gioco, a questo riguardo, il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.