Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitting appeal on liability and reiterating facts regarding theft aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new examination of liability and the application of theft aggravation, but the Court found the liability issue was never properly raised on appeal. Furthermore, the claim regarding theft aggravation was deemed a mere repetition of facts already evaluated by the lower court. Consequently, the Court ruled that the appeal could not introduce new questions or re-evaluate facts already decided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 625 n.2 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises issues not properly devolved to the appellate court or merely reiterates facts already evaluated by the lower judiciary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMMAH AYOUB nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 05/01/1987 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 14390/2023 Rilevato che l'imputato Ayoub Sennmah ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze di condanna per il reato di tentato furto monoaggravato con recidiva reiterata e specifica; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al concorso di persone nel reato - è inedito, giacché non vi era motivo di appello sulla responsabilità; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr.l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. - è reiterativo e in fatto in quanto non tiene conto della circostanza che la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che le placche antitaccheggio erano state danneggiate e rimosse almeno da una parte della merce asportata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023