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Ordinanza — n. 41292/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied in assault conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41292/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Rosmarino inadmissible regarding his conviction for aggravated assault. Rosmarino argued that the Court of Appeal failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found this claim manifestly unfounded. The appellate court correctly limited its analysis to decisive elements based on established jurisprudence, justifying the denial of leniency.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; When denying generic mitigating circumstances, the judge need not consider all favorable or unfavorable elements but may limit itself to those deemed decisive or relevant.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances assault conviction recidivism appeal inadmissibility judicial discretion Corte di Cassazione criminal procedure condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSMARINO ANTONIO nato a ACERRA il 17/12/1979 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 14366/2023 Rilevato che l'imputato Antonio Rosmarino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno di condanna per il reato di lesioni personali monoaggravato, con recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche- è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.