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Ordinanza — n. 41291/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to specific issues not raised in lower court appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41291/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a conviction for aggravated theft, arguing procedural flaws and sentencing errors. The court rejected these claims as they were either unsupported by evidence, specific arguments not properly raised in the appellate stage, or issues the lower court correctly omitted without specific notice.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must address specific grounds; inadmissible if new issues arise that were not properly devolved to the appellate court's cognition.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissibility of Appeal Specificity of Grounds Aggravated Theft Conviction Appellate Omission imputazione di furto truffa aggravata favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.
art. 62 bis cod. pen
Rilevato che il quarto motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEO CIRO nato a NAPOLI il 25/06/1968 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; e R.G. 14362/2023 Rilevato che l'imputato De Matteo Ciro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancanza della condizione di procedibilità - è infondato perché in atti vi è querela della persona offesa ;

Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. ex 624-625 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. - è aspecifico in quanto non contrasta il ragionamento della Corte di appello, che ha ricavato la prova della colpevolezza dell'imputato dalle immagini che lo ritraevano mentre asportava la merce, dalle dichiarazioni della persona offesa circa la mancanza della merce dagli scaffali e dalla circostanza che l'imputato presentava il giubbotto gonfio quando si era presentato alla cassa per pagare solo le birre;

Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 625 n.2 cod. pen. - è inedito in quanto non oggetto dell'atto di appello; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato che il quarto motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. - è aspecifico in quanto il beneficio era stato concesso fin dal primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2