Cassation court dismisses appeal as generic and specific, rejecting claim that generic mitigating circumstances override special aggravating factors and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Marinelli's appeal inadmissible for being generic and lacking specific arguments. Marinelli argued that generic mitigating circumstances should prevail over the special aggravating circumstance of burglary and his specific recidivism, but the Court of Appeal correctly noted the confession lacked positive value. The court rejected this claim because the lower court properly applied the rule that special aggravating factors and recidivism cannot be outweighed by generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal must be specific and cannot rely on generic arguments; the court correctly held that special aggravating circumstances and specific recidivism cannot be overridden by generic mitigating factors.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI VINCENZO nato a CORATO il 18/02/1976 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 14334/2023 Rilevato che l'imputato Vincenzo Marinelli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna per il reato di furto in abitazione monoaggravato con recidiva reiterata specifica infraquinquennale; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante speciale e sulla recidiva - è reiterativo e aspecifico in quanto contrasta, con enunciati del tutto generici, la corretta argomentazione della Corte di appello, legata sia alla mancata valenza positiva della confessione che al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva pluriaggravata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.