Italian Court dismisses appeals against theft convictions citing lack of specific reasoning and unfounded non-punishment requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Andrea Sassi and Luna Capanni inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued for non-punishment benefits under specific criminal code articles, claiming flaws in the lower court's reasoning regarding damage assessment and recidivism. The Supreme Court rejected these claims as either repetitive, lacking specific grounds, or manifestly unfounded based on the clear prognosis of recidivism demonstrated by the offenders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in concrete errors; generic requests for non-punishment benefits without identifying specific reasoning flaws in the judgment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SASSI ANDREA nato a FORLIMPOPOLI il 27/08/1985 CAPANNI LUNA nato\a FORLI il 30/11/1992 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 14276/2023 Rilevato che gli imputati Andrea Sassi e Luna Capanni ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì di condanna per il reato di furto, con recidiva reiterata infraquinquennale per Andrea Sassi;
Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. - è reiterativo e aspecifico perché, insistendo nella richiesta del beneficio, non coglie alcun vizio nel ragionamento della Corte di appello, quantomeno nella parte relativa all'entità del danno; Rilevato che per il secondo motivo del ricorso - con cui si contesta il mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. quanto alla Capanni - possono essere ribadite le considerazioni di cui sopra;
Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui la Capanni lamenta vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di concessione del beneficio della non menzione - è manifestamente infondato in quanto la prognosi di recidiva, legata alla disinvoltura mostrata nel commettere i reati, rende ragione del diniego del beneficio; Rilevato che il quarto motivo del ricorso è redatto in maniera confusa perché ora pare invocare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti riconosciute a Sassi, ora indulge sulla non abitualità della condotta nell'ottica del proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.