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Ordinanza — n. 41284/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds already addressed in the lower court's judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41284/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Dragane Ahmetovic inadmissible and ordered him to pay court costs. Ahmetovic challenged the Bologna Court of Appeal's decision to reclassify theft charges and exclude recidivism, citing a lack of reasoning regarding specific articles of the Code of Criminal Procedure and the Constitution. The court rejected these arguments because the grievances were repetitive and had already been adequately addressed and rationally valued in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are repetitive of those already adequately addressed in the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds lack of reasoning Code of Criminal Procedure court costs procedura di identificazione accertamento insufficiente dei fatti prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 213 c.p.p.
Art. 214 c.p.p.
Art. 316 c.p.p.
Art. 189 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 3 Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC DRAGANE nato a SASSUOLO il 22/01/1992 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; i R.G. 14241/2023 Rilevato che l'imputato Dragane Ahmetovic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena di condanna per il reato di furto in abitazione pluriaggravato, ha riqualificato il reato come violazione degli art. 624,625 n.2 e 5 c.p., ha escluso l'aumento per la contestata recidiva ed ha rideterminato la pena;

Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla violazione ed erronea applicazione degli artt. 213, 214, 316, 189 e 192 c.p.p. e art.3 Cost. per carenza di motivazione - è reiterativo di doglianze già adeguatamente affrontate a pag. 3 della sentenza impugnata, laddove sono stati razionalmente valorizzati gli elementi sulla base dei quali il riconoscimento da parte dell'ufficiale di p.g. era da considerarsi affidabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.