Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grounds and material errors in the contested judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Valerio Bisentini inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal regarding the application of Article 62 of the Penal Code was deemed repetitive of arguments already rejected by the lower court, while material errors in the contested judgment's header and operative part necessitated a correction of the document. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the criminal conviction for aggravated theft.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 619 c.p.p.; Art. 62 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are repetitive of those already examined and rejected, and the contested judgment must be corrected for material errors in its header and operative provisions.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISENTINI VALERIO nato a CATANIA il 01/08/1990 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 14103/2023 Rilevato che l'imputato Valerio Bisentini ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di furto monoaggravato; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - nella parte in cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'erronea applicazione dell'art. 62 n.4 cod. pen. nonché vizio di motivazione - è reiterativo di doglianze già formulate con l'appello e vagliate dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici e giuridici, a cui il ricorrente pare contrapporre valutazioni in fatto circa il danno provocato alla persona offesa e considerazioni aspecifiche in ordine al vaglio complessivo di tale danno, tenuto conto delle conseguenze dell'attività predatoria sull'impianto da cui il materiale è stato asportato;
Considerato, quanto al profilo di censura che attiene alla mancata esclusione della recidiva, che nulla vietava alla Corte di appello — fermo restando che le condanne successive non potevano essere considerate quali precedenti utili per la qualificazione come recidivo — di considerare anche tali condotte in punto di valutazione della attualità della propensione del soggetto a commettere reati e, quindi, della sua perdurante pericolosità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Considerato che la decisione avversata reca due evidenti errori materiali, nell'intestazione e nel dispositivo, sicché, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la sentenza-documento va corretta sia nella parte in cui è riportato il capo di imputazione — che si riferisce ad altro addebito e che è diverso da quello, corretto, riportato nella sentenza di primo grado — sia nella parte dispositiva, dove gli estremi della sentenza di primo grado sono stati erroneamente indicati;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone correggersi la sentenza impugnata con l'indicazione che la sentenza di prime cure appellata è quella del Tribunale di Catania dell'8 giugno 2017 e con l'indicazione che l'imputazione è quella in tale ultima sentenza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, il 13 settemb