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Ordinanza — n. 41278/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41278/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Paolo Perrelli inadmissible and ordered him to pay court costs. Perrelli challenged the second-instance conviction for counterfeiting currency, arguing violations of specific criminal code articles. The court rejected this because the appeal merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new substantive criticism.

Regesto Legislator

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Art. 49 comma 2 and 455 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected in the second instance without offering specific, argumentative criticism.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments rejection counterfeiting currency conviction second instance review Italian Supreme Court procedure messa in circolazione di monete false procedimento per falsità riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 49 comma 2 cod. pen.
Art. 455 cod. pen.
art. 455 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLI PAOLO nato a NAPOLI il 12/01/1983 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; v RG 14052/2023 Rilevato che l'imputato Paolo Perrelli ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 49 comma 2 e 455 cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato, infatti, che la Corte di appello di Napoli ha spiegato, a pag. 4 della sentenza impugnata, sia le ragioni per le quali il falso non fosse da considerarsi grossolano, secondo le indicazioni ermeneutiche fornite da questa Corte, sia perché dovesse ritenersi che l'imputato fosse consapevole della falsità delle banconote e le detenesse per metterle in circolazione e che, di fronte a queste argomentazioni, prive di aporie logiche o di errori in diritto, il ricorrente reitera le stesse ragioni di censura già formulate in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. . Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023. Il Consigliere es ore resi