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Ordinanza — n. 41277/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity regarding the trial court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41277/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The Court of Appeal had rejected the appeal because it failed to address the specific reasoning of the trial court regarding the application of Article 497-bis of the Penal Code. The Supreme Court affirmed that the appeal was too general and did not contrast the trial court's specific analysis of the false document used for escape.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by failing to contrast the specific reasoning and ratio decidendi of the lower court's judgment.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specificity ratio decidendi Article 581 procedural code Article 591 procedural code documenti d'identità assoggettamento nel diritto degli stranieri uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato che il motivo di ricorso -con cui il ricorrente censura l'ordinanza impugnata deducendo violazione di legge in relazione all'art. 581 cod.
Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
pen.- è inammissibile perché la Corte di Appello ha correttamente svolto lo scrutinio circa l'inammissibilità dell'atto di appello e ne ha valutato l'aspecificità rispetto al ragionamento svolto dal Tribunale, inammissibilità che questa Corte può anche autonomamente vagliare ex art. 591, comma 4, cod.
art. 581 cod. proc. pen
Rilevato che il motivo di ricorso -con cui il ricorrente censura l'ordinanza impugnata deducendo violazione di legge in relazione all'art. 581 cod.
art. 497-bis cod. pen
pen.; Considerato, infatti, che l'appellante ha trascurato l'effettiva ratio decidendi del Tribunale, che ha prima individuato i rispettivi campi di applicabilità del primo e del secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA MAURIZIO nato a NAPOLI il 04/01/1975 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 14041/2023 Rilevato che l'imputato Maurizio Ferrara ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato nel suo interesse e ha dichiarato l'immediata esecutività della sentenza appellata di condanna per il delitto di cui all'art. 497 bis co. 1 e 2 cod. pen.;

Rilevato che il motivo di ricorso -con cui il ricorrente censura l'ordinanza impugnata deducendo violazione di legge in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.- è inammissibile perché la Corte di Appello ha correttamente svolto lo scrutinio circa l'inammissibilità dell'atto di appello e ne ha valutato l'aspecificità rispetto al ragionamento svolto dal Tribunale, inammissibilità che questa Corte può anche autonomamente vagliare ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che l'appellante ha trascurato l'effettiva ratio decidendi del Tribunale, che ha prima individuato i rispettivi campi di applicabilità del primo e del secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. ed ha poi escluso che, nel caso di specie, sussistessero margini per ricondurre la condotta del prevenuto al caso — indubbiamente marginale — del primo comma;

Considerato che l'appello, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, era del pari aspecifico, giacché non contrastava il ragionamento del Tribunale, che aveva valorizzato in malam partem la formazione e l'utilizzazione del documento falso per espatriare e sfuggire alla cattura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.