Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41276/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and improper scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41276/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Caggegi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the distinction between crimes and sentencing errors, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law, leaving the lower court's decision intact.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, reasoned criticism of the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds scope of cassation review court costs and fine reiterazione di reati penali concorso materiale di reati reato continuato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 81, comma 2 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGGEGI ROBERTO nato a GIARRE 11 15/06/1986 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 14039/2023 Rilevato che l'imputato Roberto Caggegi a ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per i delitti di cui agli art. 455, 337 e 582 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso -con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato sub A) e quelli sub B) e C) - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, correttamente, la Corte di appello ha distinto la generica previsione della possibilità di doversi contrapporre ad un controllo delle ff.00., dalla previsione, nei loro elementi essenziali, dei reati che compongono il disegno criminoso rilevante ex art. 81, comma 2, cod. pen.;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena- non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, sebbene il motivo di appello sulla pena fosse generico, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 202