Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of specific legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Desireé Bartoli inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of law and procedural errors regarding Article 192 of the Code of Criminal Procedure, but the court found these claims to be mere complaints rather than specific legal arguments. Consequently, the court ruled that the appeal failed because it merely reiterated the grounds already rejected by the Court of Appeal without providing a new, substantive critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of mere complaints or a pedissequous repetition of arguments already rejected at the appellate level, lacking the specific argumentative function required to challenge the lower court's decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLI DESIREE' nato a GELA il 20/05/1992 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 14034/2023 Rilevato che l'imputata Desireé Bartoli ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela di condanna per due fatti di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la ricorrente deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.