Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giacomo Liotta inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Liotta argued that the lower court erred regarding the criminal relevance of his actions, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate stage. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to provide a new, specific critique of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected in the lower instance without providing new specific grounds of criticism.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA GIACOMO nato a CATANIA il 15/10/1995 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 14030/2023 Rilevato che l'imputato Giacomo Liotta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Belluno di condanna per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen.; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione circa la rilevanza penale del fatto - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. la quarta pagina della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.