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Ordinanza — n. 41271/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and invalid complaint requirement in aggravated assault case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41271/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lack of a formal complaint and a violation of law, but the court found the complaint requirement met due to the nature of the offense and the second ground too vague. Consequently, the appellate court's reclassification of the aggravated circumstance was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 582 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, or if the condition of a formal complaint is absent for offenses where the law does not strictly require it.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds formal complaint requirement aggravated assault reclassification of offense lesioni semplici qualificate aggravamento della pena infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente deduce violazione di legge- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 61, n. 10 cod. pen.
pen.- è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha correttamente riqualificato la circostanza aggravante generale ex art. 61, n.
Art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen.
10 di cui al capo di imputazione in quella di cui all'art. 576, comma 1, n.
Art. 582 cod. pen.
pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce il difetto della querela quale condizione di procedibilità in ordine al delitto di cui all'art. 582 cod. pen.- è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha correttamente riqualificato la circostanza aggravante generale ex art.
art. 582 cod. pen
pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce il difetto della querela quale condizione di procedibilità in ordine al delitto di cui all'art. 582 cod. pen.- è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha correttamente riqualificato la circostanza aggravante generale ex art.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Sorge
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS PASQUALE nato a EBOLI il 18/04/1978 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 13921/2023 Rilevato che l'imputato Pasquale De Angelis ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Salerno di condanna per il reato di cui agli artt. 61 n. 10 e 582 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce il difetto della querela quale condizione di procedibilità in ordine al delitto di cui all'art. 582 cod. pen.- è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha correttamente riqualificato la circostanza aggravante generale ex art. 61, n. 10 di cui al capo di imputazione in quella di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen., trattandosi di reato subito dal PU quantomeno «nell'atto» di compiere un atto dell'ufficio; tale conclusione — a dispetto di quanto sostenuto nel ricorso — è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Sezioni Unite di questa Corte (in particolare, Sezioni Unite Sorge), dal momento che si tratta di circostanza di natura "fattuale" e che sono chiaramente enunciate, nel capo di imputazione, le circostanze dell'accaduto e la qualifica dell'offeso;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente deduce violazione di legge- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'irnpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 202