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Ordinanza — n. 41270/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated assault conviction for inadmissible grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41270/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Lemnaru Cornita and Bellia inadmissible, ordering them to pay court costs. The court rejected arguments regarding the conviction's reasoning and the statute of limitations, noting they merely repeated lower court points or were procedurally barred. Furthermore, challenges to sentencing severity and specific mitigating circumstances were dismissed because such evaluations fall within the trial judge's discretion and the mitigation claim was not properly raised on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements or sentence severity, reserving such assessments exclusively for the trial judge and requiring strict adherence to procedural rules for admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal grounds statute of limitations sentencing discretion mitigating circumstances procedural violation reiteration of arguments Cassation powers revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
_perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. ed è, comunque, generica;
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62 n. 2 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
_perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEMNARU CORNITA VALERICA nato il 29/05/1980 BELLIA RENATO nato a ROMA il 16/08/1959 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; t RG 13906 /2023 Rilevato che gli imputati Valerica Lemnaru Cornita e Renato Bellia ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna — anche agli effetti civili — per i reati di lesioni aggravate;

Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con cui i ricorrenti deducono vizio di motivazione, violazione di legge e travisamento della prova quanto alla conferma del giudizio di penale responsabilità - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che gli stessi motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che la censura di cui al terzo motivo di ricorso - con cui i ricorrenti evidenziano che il delitto contestato si è estinto anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello - è manifestamente infondato poiché la prescrizione maturerà in data 3 novembre 2023; Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui i ricorrenti contestano l'eccessività della pena e la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.- non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato quanto al trattamento sanzionatorio perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato inoltre che lo stesso motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità quanto al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. _perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. ed è, comunque, generica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle' ammende. Così deciso in Roma, il 1