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Ordinanza — n. 41269/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to specific argument failure and generic mitigation claim rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41269/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Sonia Gurgevic's appeal against the Lecce Court of Appeal's conviction inadmissible. The appellant argued for a specific impossibility defense and contested the denial of generic mitigating circumstances, but the court found her first argument too vague regarding the specific reasoning of the lower court. The second argument was rejected because the lower court's decision on mitigating circumstances was logically sound and did not require considering every single favorable element. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 49 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the complaint is specifically vague regarding the court's reasoning, and claims for generic mitigating circumstances are rejected when the lower court's decision is logically sound and based on decisive elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific impossibility defense generic mitigating circumstances vague legal complaint Court of Cassazione censura dell'accertamento dei fatti motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 49 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURGEVIC SONIA nato a TREVISO il 22/04/1973 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 13870/2023 Rilevato che l'imputata Sonia Gurgevic ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce di condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 482 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del reato impossibile di cui all'art.49 cod. pen.- è indeducibile perché marcatamente aspecifico circa la seconda delle rationes decidendi della reiezione della censura; la ricorrente, infatti, ha insistito più volte sulla circostanza che la Corte di appello non avesse visionato il documento ed ha criticato la sentenza impugnata perché — in tesi — si era rifatta solo alla circostanza dei successivi controlli sull'identità della donna, trascurando che, nel secondo capoverso del paragrafo 2.2. della decisione avversata, la Corte territoriale ha dato proprio atto dell'accertamento che si assume preternnesso, vale a dire della visione diretta del documento allegato al fascicolo del dibattimento e della conseguente verifica circa la non grossolanità della contraffazione;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. par. 2.3. della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2