Cassation court dismisses appeal claiming lack of general mitigating circumstances due to discretionary merit judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimiliano Mallo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mallo argued that the appellate court failed to grant general mitigating circumstances in sufficient measure compared to the aggravated circumstances. The court rejected this, stating that evaluating the equivalence of mitigating and aggravating factors is a discretionary act of the trial judge that falls outside the scope of cassation review unless arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The assessment of whether general mitigating circumstances outweigh aggravated circumstances is a discretionary judgment of the court of first instance, which is not subject to review by the Court of Cassation unless the reasoning is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 21/07/1989 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 13851/2023 Rilevato che l'imputato Massimiliano Mallo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che i motivi di ricorso - con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti - non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.