Ordinanza — n. 41266/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAMIRI KHAIRI nato il 26/02/1997 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 13791/2023 Rilevato che l'imputato Khamiri Khairi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella di condanna per i reati di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2 e 4 comma 1 L. 18/4/1975 n. 110; Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente contesta l'eccessività della pena- non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 6 sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41266/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAMIRI KHAIRI nato il 26/02/1997 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 13791/2023 Rilevato che l'imputato Khamiri Khairi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella di condanna per i reati di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2 e 4 comma 1 L. 18/4/1975 n. 110; Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente contesta l'eccessività della pena- non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 6 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.